In questi giorni si parla un sacco di Alitalia, di fallimento della stessa, del fallimento della Lehman Brothers americana, e via discorrendo. Ma effettivamente cosa è e cosa comporta un fallimento?
Definizione: Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della par condicio, fatte salve le cause legittime di prelazione.
Manifestazioni: Secondo il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni, e talora si verifica in presenza di bilanci in attivo, con utili e fatturato in crescita.
Effetti: L'effetto principale della dichiarazione in capo al fallito è il così detto "spossessamento". Nessun creditore dalla data di dichiarazione del fallimento può iniziare un'azione individuale nei confronti del fallito, in quanto il fallimento stesso apre il concorso dei creditori, e quindi i crediti e diritti reali devono essere valutati. Solo i crediti muniti di prelazione o garantiti da pegno possono essere soddisfatti anche durante la procedura di fallimento, ma solo dopo essere stati ammessi al passivo, chiedendo autorizzazione alla vendita del bene al G.D., sentito il curatore e il comitato creditizio; il loro diritto si estende oltre che al capitale e alle spese anche agli interessi, concorrendo, se non completamente soddisfatti, per la parte residua con i creditori chirografari. È ammessa la compensazione dei crediti-debiti.
Il messaggio: TUTTI D...I!
Nessun commento:
Posta un commento